Sez. 1, Sentenza n. 3602 del 24/04/1997 (Rv. 503928 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | Riduzione a metà dell'I.R.P.E.G. - Società esercente un impresa edile - Spettanza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE
In tema di agevolazioni fiscali, il beneficio della riduzione a metà dell'I.R.P.E.G. di cui agli artt. 26, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, e 105 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, (testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) spetta anche ad una società che eserciti una impresa edile, atteso che anche l'attività edilizia, nonostante i limiti di durata propri del singolo cantiere, realizza un radicamento territoriale per il quale può parlarsi di "nuova iniziativa produttiva nel territorio", come richiede il citato art. 105.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 601 art. 26, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)