diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 11028 del 05/10/1999 (Rv. 530451 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE | IRPEG - Esenzione - Spettanza - Condizioni - Immutazione delle condizioni ex artt. 14 legge n. 64/86 e 18 D.L. n. 244/95 - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/530451-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE

L'art. 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 richiede per la fruizione dell'agevolazione IRPEG - che può applicarsi anche in presenza della agevolazione ILOR di cui agli artt. 101 e 102 del citato d.P.R., ma non necessariamente alle stesse condizioni - la presenza di due requisiti: la costituzione in forma societaria, trattandosi di imposta sulle persone giuridiche, e la realizzazione di una nuova iniziativa produttiva, intendendosi come tale un'iniziativa incrementativa della produzione e dello sviluppo delle popolazioni del Sud Italia, senza che la immutazione di tali condizioni possa dedursi dal dettato dell'art. 14 della legge n. 64 del 1986, che amplia esclusivamente il dato quantitativo del beneficio IRPEG (dal 50% alla totalità dell'esenzione), né dall'art. 18 del D.L. n. 244/95, interpretativo dell'art. 1 del precedente D.L. n. 96 del 1993, che conferma l'applicabilità dell'agevolazione di cui alla legge del 1986, richiamandosi al d.P.R. n. 218 del 1978.

Riferimenti normativi: DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 102, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, Legge 01/03/1986 num. 64 art. 14 CORTE COST., Decreto Legge 23/06/1995 num. 244 art. 18, Legge 08/08/1995 num. 341

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)