Sez. 1, Sentenza n. 5274 del 29/05/1999 (Rv. 526873 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Agevolazioni per le nuove iniziative produttive (art. 26 d.P.R. 601/1973) - Condizioni - Esercizio dell' attività, di qualsiasi natura, nel Mezzogiorno, da parte di impresa costituita in forma societaria - Sufficienza - Fondamento - Esenzione dall' ILOR - Organizzazione in stabilimento industriale - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 26, terzo comma, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, che richiama il previgente art. 115 del T. U. delle leggi sul Mezzogiorno e l'art. 15 legge 6 ottobre 1971 n. 853 - che autenticamente lo interpreta - per beneficiare dell'agevolazione fiscale della riduzione alla metà dell'IRPEG, non è necessario che l'impresa abbia uno stabilimento industriale tecnicamente organizzato con impianti fissi o comunque redditi industriali, ma sono sufficienti la costituzione di essa in forma societaria e la novità dell'iniziativa produttiva, indipendentemente dalla sua natura, purché sia esercitata nei territori di cui all' art. 1 del d.P.R. 6 marzo 1978 n. 218, a differenza di quanto previsto per fruire dell'esenzione dall'ILOR dagli artt. 101 e 102 stesso d.P.R., a norma dei quali è invece necessario l'impianto di stabilimenti industriali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 06/03/1978 num. 218 art. 105, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 101, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 102, DPR 06/03/1978 num. 218 art. 1, Legge 06/10/1971 num. 853 art. 15, DPR 29/09/1973 num. 601 art. 26, DPR 30/06/1967 num. 1523 art. 115
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)