Sez. L, Sentenza n. 12977 del 21/05/2008 (Rv. 603349 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Liquidazione di pensione di reversibilità - Pretesa successiva di integrazione al trattamento minimo - Termine di decadenza sostanziale per la proposizione dell'azione giudiziaria, ex art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 e art. 6 d.l. n. 103 del 1991 - Decorrenza dal provvedimento amministrativo definitivo - Soppressione "ex lege" del secondo grado di contenzioso amministrativo prima della proposizione della domanda giudiziale - Conseguenze - Decorrenza del termine decadenziale - Dalla data del provvedimento amministrativo che ha deciso il ricorso amministrativo in prima istanza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
In tema di azione giudiziaria per il conseguimento dell'integrazione al trattamento minimo sulla pensione di reversibilità, il termine di decadenza sostanziale per la proposizione dell'azione giudiziaria, di cui all'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 e art. 6 d.l. n. 103 del 1991, decorre -tra le altre ipotesi- dalla data in cui il provvedimento amministrativo diviene definitivo. Ne consegue che, ove prima della proposizione della domanda giudiziaria sia soppresso "ex lege" il secondo grado di contenzioso amministrativo, in applicazione dei principi generali in tema di successione delle leggi nel tempo e in difetto di previsioni legali che escludano l'applicabilità della decadenza con riferimento ai procedimenti amministrativi già iniziati, il termine decadenziale decorrerà dalla data del provvedimento amministrativo che ha deciso il ricorso amministrativo in prima istanza, essendo tale provvedimento definitivo a seguito della soppressione del ricorso in seconda istanza.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Legge 09/03/1989 num. 88 art. 46, Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)