Sez. L, Sentenza n. 8905 del 04/06/2003 (Rv. 563884 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO | Diritto alla integrazione al minimo della pensione di reversibilità - Termine di decadenza previsto dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970 - Decorrenza - Riferimento alla data della comunicazione della decisione sul ricorso amministrativo - Necessità - Sopravvenuta modificazione legislativa ad opera del D.L. n. 384 del 1992 - Applicabilità ai procedimenti in corso - Esclusione - Limiti.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO
In tema di diritto all'integrazione al minimo, il termine decennale di decadenza, previsto dall'art. 47 d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, come interpretato dall'art. 6 del D.L. 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166, decorre, nel caso si avvenuta presentazione del ricorso amministrativo, dalla data di comunicazione della decisione del ricorso stesso. Nè rilevano le modificazioni introdotte dal D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438, in virtù del quale per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciato dai competenti organi dell'Istituto assicuratore, giacché, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 20 del 1994, l'art. 4, comma terzo, del citato D.L., stabilendo che la nuova disciplina non si applica ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso e ancora in corso alla medesima data, deve essere interpretato nel senso che il nuovo regime decadenziale non si applica quando, in relazione al ricorso amministrativo proposto anteriormente alla data di entrata in vigore dell'anzidetto decreto, si siano già verificati i presupposti di decorrenza del termine (comunicazione della decisione definitiva del ricorso o scadenza del termine per la pronuncia medesima) ed il termine sia ancora pendente a detta data.
Riferimenti normativi: DPR 30/04/1970 num. 639 art. 47 CORTE COST., Decreto Legge 29/03/1991 num. 103 art. 6 CORTE COST., Legge 01/06/1991 num. 166 CORTE COST., Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 4 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)