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Sez. U, Sentenza n. 5107 del 05/10/1982 (Rv. 422988 - 01)

COMUNE - PERSONALE - IMPIEGATI - MESSO DELL'UFFICIO DI CONCILIAZIONE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1982-10-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422988-01

COMUNE - PERSONALE - IMPIEGATI - MESSO DELL'UFFICIO DI CONCILIAZIONE - RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DELL'A.G.O. - SUSSISTENZA.*

La domanda proposta da un messo dell'ufficio di conciliazione nei confronti del comune, con la quale si deducano prestazioni lavorative inquadrabili nell'ambito del lavoro subordinato e si avanzino pretese inerenti a tali prestazioni, è devoluta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, atteso che i messi del suddetto ufficio, pure se nominati con provvedimento del Presidente del tribunale, svolgono un'attività che si inserisce nell'ambito dell'organizzazione dell'ente territoriale, anche per quanto riguarda l'Onere economico, sicché la domanda medesima trova titolo in un rapporto di pubblico impiego con il predetto ente, salva restando ogni questione sul suo fondamento nel merito, in relazione alla sussistenza o meno dei requisiti del lavoro subordinato. (V 5573/81, mass n 416289; (V 1981/81, mass n 412687; (V 978/79, mass n 397169).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 28, Legge 24/02/1971 num. 93 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)