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Sez. U, Sentenza n. 5573 del 26/10/1981 (Rv. 416289 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AUTORITÀ GIUDIZIARIA - CONCILIATORE - MESSO DI CONCILIAZIONE - DOMANDA NEI CONFRONTI DEL COMUNE PER LA RETRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE EFFETTUATE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Stato
decisa il 1981-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/416289-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AUTORITÀ GIUDIZIARIA - CONCILIATORE - MESSO DI CONCILIAZIONE - DOMANDA NEI CONFRONTI DEL COMUNE PER LA RETRIBUZIONE DELLE PRESTAZIONI LAVORATIVE EFFETTUATE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*

La domanda proposta da un messo dell'ufficio di conciliazione nei confronti del comune, la quale deduca prestazioni lavorative astrattamente inquadrabili nell'ambito del lavoro subordinato, ed avanzi pretese inerenti a tali prestazioni, è devoluta alla cognizione esclusiva del giudice amministrativo, tenuto conto che al predetto ente territoriale sono demandate l'organizzazione e l'Onere economico del personale occorrente agli uffici di conciliazione, ivi compresi i messi, anche se nominati con provvedimento del capo di ufficio giudiziario, e che, pertanto, il rapporto fatto valere in giudizio, nel concorso degli invocati requisiti del lavoro subordinato, viene ad instaurarsi con il comune e di conseguenza ad assumere natura di pubblico impiego. (V. 1078/80, mass. N. 404555; (V. 978/79, mass. N. 397169).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 28, Legge 24/02/1971 num. 93 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)