Sez. U, Sentenza n. 1981 del 08/04/1981 (Rv. 412687 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AUTORITA GIUDIZIARIA - CONCILIATORE - UFFICI DI CONCILIAZIONE - ORGANIZZAZIONE ED ONERI ECONOMICI RELATIVI - SPETTANZA AL COMUNE - PERSONALE - PROVVISTA - INCLUSIONE - RAPPORTO DI LAVORO DEL MESSO DI CONCILIAZIONE - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - AUTORITA GIUDIZIARIA - CONCILIATORE - UFFICI DI CONCILIAZIONE - ORGANIZZAZIONE ED ONERI ECONOMICI RELATIVI - SPETTANZA AL COMUNE - PERSONALE - PROVVISTA - INCLUSIONE - RAPPORTO DI LAVORO DEL MESSO DI CONCILIAZIONE - NATURA - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE AMMINISTRATIVA.*
Poiche al comune spetta l'Onere economico e l'organizzazione degli uffici di conciliazione, anche in ordine alla provvista del personale occorrente, il rapporto, avente le caratteristiche del lavoro subordinato, del messo di conciliazione, ancorche le relative prestazioni siano inerenti all'ufficio di conciliazione, e, quindi, all'amministrazione giudiziaria, viene ad instaurarsi con il comune, ed ha, pertanto, natura pubblicistica, anche al fine della devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo delle controversie ad esso relative.*
Riferimenti normativi: Legge 03/02/1957 num. 16 art. 2, Legge 24/02/1971 num. 93 art. 1, Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)