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Sez. 3, Sentenza n. 10895 del 07/08/2001 (Rv. 548847 - 01)

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO | Professioni sanitarie - Medici - Diritto di difesa dell'incolpato nella fase amministrativa davanti al Consiglio dell'Ordine locale - Diritto per lo stesso o per il suo difensore di assistere all'acquisizione di elementi probatori rilevanti ai fini della decisione - Sussistenza.
Stato
decisa il 2001-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548847-01

PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - PROCEDIMENTO

In tema di procedimento disciplinare a carico di professionisti esercenti la professione sanitaria (nella specie, medico) la Commissione di disciplina presso il Consiglio provinciale dell'Ordine dei medici chirurghi ove deliberi di sentire una persona, è tenuta a rispettare la forma della "trattazione orale" che è espressamente prevista e che appare anche l'unica in grado di assicurare, in relazione all'ormai ammessa presenza di un difensore, che l'acquisizione di elementi rilevanti ai fini della decisione avvenga in presenza dell'incolpato e dell'eventuale difensore, appunto a garanzia del diritto di difesa (art. 24 Cost.).

Riferimenti normativi: Legge 24/07/1985 num. 409 CORTE COST., DPR 05/04/1950 num. 221, Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)