Sez. 3, Sentenza n. 6567 del 19/12/1980 (Rv. 410358 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - DEBITI DI VALORE - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO - NECESSITA.*
RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - SVALUTAZIONE MONETARIA - RILEVANZA - DEBITI DI VALORE - RIVALUTAZIONE D'UFFICIO - NECESSITA.*
L'Obbligo di risarcire il danno - sia extracontrattuale che contrattuale, escluso il caso delle obbligazioni pecuniarie (per le quali vige la particolare regola di cui all'art 1224 cod civ) - costituisce un debito di valore, e non gia di valuta. Pertanto, dovendo il patrimonio del danneggiato essere reintegrato nello stato in cui si troverebbe se non si fosse verificato l'evento dannoso, il giudice, nella quantificazione monetaria del risarcimento, deve tener conto, anche d'ufficio, della svalutazione sopravvenuta fino alla data della liquidazione. (V 3216/78, mass n 392666; (V 5670/77, mass n 389203; (Conf 2091/77, mass n 385818).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)