Sez. 3, Sentenza n. 12318 del 10/06/2005 (Rv. 582479 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Appalto e contratto d'opera non implicanti il trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sulla cosa - Conseguenze - Dovere di custodia e vigilanza dell'appaltatore o del lavoratore autonomo - Configurabilità - Esclusione - Fattispecie.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
Nel contratto d'appalto e nel contratto d'opera il trasferimento della custodia della cosa e dei relativi oneri di vigilanza, con conseguente esonero del committente, può anche mancare laddove, non essendo esso essenziale per l'esecuzione dell'opera, la cosa rimanga nella disponibilità, giuridica e di fatto, del committente. (Principio affermato con riferimento ai danni cagionati dall'incendio di un natante, per la riparazione del cui impianto di accensione un dipendente dell'impresa di riparazioni meccaniche aveva dovuto richiedere la chiave del quadro motore ad un impiegato del circolo nautico, che la deteneva per incarico del committente).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1677, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2222
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)