Sez. 3, Sentenza n. 5007 del 30/05/1996 (Rv. 497886 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Appalto non implicante il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile - Dovere di custodia e correlativa responsabilità del detentore dell'immobile - Persistenza.
RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA
Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguita l'opera (come nei casi di appalto del servizio di manutenzione, continuativo e periodico di cose), non viene meno, per il detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e quindi nemmeno la correlativa responsabilità ex art. 2051 cod. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)