Sez. 3, Sentenza n. 3041 del 30/03/1999 (Rv. 524738 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE | Danni a terzi derivati dall'esecuzione dei lavori - Sussistenza - Fondamento - Disponibilità materiale del bene - Conseguenze - Qualità di custode - Configurabilità - Obbligo di vigilanza e controllo dei lavori - Limiti - Prova, a carico del committente, del totale affidamento del bene all'appaltatore.
APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITÀ - DEL COMMITTENTE
Il proprietario di un immobile non cessa di averne la materiale disponibilità per averne pattuito, in appalto, la ristrutturazione, e pertanto, salvo che provi il totale affidamento di esso all'appaltatore, è responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ. perché custode del bene, dei danni derivati ad un terzo, avendo l'obbligo, al fine di impedire che essi si verifichino, di controllare e vigilare l'esecuzione dei relativi lavori.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)