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Sez. 2, Sentenza n. 5609 del 17/04/2001 (Rv. 545965 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA | Appalto non implicante il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile - Dovere di custodia e vigilanza del detentore dell'immobile - Persistenza - Fattispecie: appalto di servizi.
Stato
decisa il 2001-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545965-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COSE IN CUSTODIA - OBBLIGO DI CUSTODIA

Nel caso di appalto che non implichi il totale trasferimento all'appaltatore del potere di fatto sull'immobile nel quale deve essere eseguito il lavoro appaltato (come nei casi di appalto di servizio di manutenzione), non viene meno per il committente detentore dell'immobile stesso che continui ad esercitare siffatto potere, il dovere di custodia e di vigilanza.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1677, Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)