Sez. L, Sentenza n. 6867 del 13/07/1998 (Rv. 517171 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Precisazione dei criteri di scelta (in base alla disciplina interconfederale) - Redazione concordata in sede sindacale della graduatoria dei licenziandi - Successivo trasferimento ad altri reparti di lavoratori già inseriti nella graduatoria dei licenziandi - Mancata allegazione delle relative ragioni tecnico-produttive - Comportamento discriminatorio e contrario a correttezza e buona fede - Configurabilità - Violazione dei criteri di scelta - Sussistenza - Conseguenze risarcitorie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In materia di licenziamenti collettivi per riduzione di personale, il datore di lavoro che, in fattispecie anteriore all'entrata in vigore della legge n. 223 del 1991 - e regolata dall'accordo interconfederale del 1965 -, dopo aver determinato le modalità di applicazione dei criteri di scelta dei lavoratori da assoggettare alla risoluzione del rapporto di lavoro ed avere conseguentemente redatto (d'intesa con organismi sindacali) la graduatoria dei lavoratori licenziandi, trasferisca a reparti non interessati al ridimensionamento lavoratori che altrimenti, per la loro collocazione nella indicata graduatoria, sarebbero stati colpiti dal licenziamento collettivo, senza allegare le ragioni di carattere tecnico e produttivo che abbiano imposto di effettuare scelte diverse da quelle già programmate, si pone in contrasto con il divieto di atti discriminatori e con gli obblighi di correttezza e buona fede ed elude l'ordine nella scelta dei licenziandi imposto dalla graduatoria. Conseguentemente deve ritenersi effettuata in violazione dei criteri di scelta, con le relative conseguenze risarcitorie, l'intimazione del licenziamento ai lavoratori rimasti pregiudicati da tale comportamento in quanto rientrati nel numero di quelli licenziati per effetto dell'esclusione dei lavoratori trasferiti.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375, Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1218
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)