Sez. L, Sentenza n. 7105 del 06/07/1990 (Rv. 468152 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE - CRITERI EX ART. 2 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1965 - OBBLIGATORIETÀ - APPLICAZIONE DISCREZIONALE - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - OGGETTO - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA RISPETTIVA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE - CRITERI EX ART. 2 DELL'ACCORDO INTERCONFEDERALE 5 MAGGIO 1965 - OBBLIGATORIETÀ - APPLICAZIONE DISCREZIONALE - MOTIVAZIONE - NECESSITÀ - OGGETTO - ONERE PROBATORIO RELATIVO - INCIDENZA RISPETTIVA.*
In caso di licenziamento collettivo per riduzione di personale, il potere del datore di lavoro di scegliere i lavoratori da licenziare, sebbene astretto all'osservanza dei criteri di selezione di cui all'art. 2 dell'accordo interconfederale 5 maggio 1965 (esigenze tecniche e produttive, anzianità e carichi di famiglia), è caratterizzato, per il resto, da ampia discrezionalità, la quale incide simmetricamente sulla estensione del diritto del lavoratore alla congruità oggettiva della motivazione della scelta - non vincolata dalla necessità di esprimere una rigorosa graduatoria a punteggi, con certezze matematiche - e sul relativo potere di controllo del giudice. Consegue che il datore di lavoro assolve l'Onere impostogli dalla suddetta norma collettiva, dimostrando di avere, in concreto, applicato in concorso fra loro gli ivi previsti criteri di selezione, mentre incombe al lavoratore che si ritenga leso l'Onere di far valere motivatamente - nel rispetto delle regole processuali - l'illecità della decisione adottata nei suoi confronti, come finalizzata, in realtà, soltanto ad estrometterlo discriminatoriamente dall'azienda, in quanto non gradito. (V 1270/79, mass n 397504; (V 4734/76, mass n 383475).*
Riferimenti normativi: Contr. Coll. 20/12/1950 num. 2, DPR 14/07/1960 num. 1019 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)