Sez. L, Sentenza n. 7708 del 15/07/1995 (Rv. 493290 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE | Applicazione dei criteri ex accordo interconfederale del 1965 - Apprezzamento delle esigenze tecniche - Potere esclusivo del datore di lavoro - Limite della coerenza - Sussistenza - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - RIDUZIONE E CRITERI DI SCELTA DEL PERSONALE
In sede d applicazione dei criteri di scelta dettati dall'accordo interconfederale del 5 maggio 1965 sui licenziamenti collettivi per riduzione di personale, al datore di lavoro è riservato, con il solo limite della coerenza, l'apprezzamento delle esigenze tecniche. (Nella specie la S.C. ha escluso che il giudice di merito potesse sindacare la decisione dell'azienda, non manifestamente incompatibile con qualsiasi criterio economico, di privarsi di tutti i dipendenti addetti a determinate mansioni e di ridurre il numero degli addetti ad altri compiti, anche in difetto di specificazione, da parte dell'impresa, delle esigenze tecniche e produttive di tale oggettiva riorganizzazione; ha affermato, però, la necessità per il giudice di merito di adeguati accertamenti - in relazione alle concrete deduzioni delle parti - circa la fungibilità o meno di determinate mansioni, a prescindere da loro eventuali specificità contingenti).
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1975 num. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)