Sez. 3, Sentenza n. 2891 del 26/03/1999 (Rv. 524607 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Accoglimento parziale della domanda - Liquidazione - Criteri - Riferimento alla somma attribuita e non alla somma domandata - Necessità .
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE
A norma dell'art 6 del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585 nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, in caso di accoglimento parziale della domanda, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, dev'essere determinato a norma del codice civile, avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)