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Sez. 3, Sentenza n. 738 del 23/01/2002 (Rv. 551746 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Accoglimento parziale della domanda - Liquidazione - Criteri - Riferimento alla somma attribuita e non alla somma domandata - Necessità.
Stato
decisa il 2002-01-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551746-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

A norma dell'art. 6 del D.M. 5 ottobre 1994, n. 585, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, il valore della causa, ai fini della liquidazione degli onorari difensivi, dev'essere determinato a norma del codice civile, avendo riguardo alla somma attribuita alla parte vittoriosa e non a quella domandata; analogamente va individuato lo scaglione per la determinazione dei diritti di procuratore.

Riferimenti normativi: Decr. Minist. Grazia e Giustizia 05/10/1994 num. 585 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)