Sez. L, Sentenza n. 6831 del 07/04/2004 (Rv. 571923 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Revisione - Termine ex artt. 83 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Funzione - Decorrenza - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE
Il termine di dieci anni dalla data di costituzione della rendita per infortunio entro il quale, ai sensi Dell'art. 83, comma ottavo, d.P.R. n. 1124 del 1965, può procedersi, a domanda dell'assicurato o per disposizione dell'Istituto, alla revisione della rendita, non è di prescrizione né di decadenza, in quanto non incide sull'esercizio, ma sull'esistenza stessa del diritto, ricollegando l'ambito temporale di rilevanza delle diminuzioni o degli aumenti dell'attitudine al lavoro e, in genere, delle modificazioni delle condizioni fisiche del titolare della rendita, alla data della costituzione della rendita, che si ricollega in questa ipotesi alla nascita del diritto stesso. Infatti la data di costituzione della rendita cui si riferisce il citato articolo non è l'atto formale che costituisce il diritto, atto che ha natura meramente dichiarativa e risulta fissato casualmente in relazione alle vicende della sua formazione per via amministrativa o giudiziale, né la data dell'evento materiale che determina la nascita del diritto, ma coincide con la data il cui diritto stesso decorre. (Nella specie, la S.C ha cassato la sentenza di merito che aveva erroneamente ritenuto che il termine decennale decorresse dalla data dell'atto di costituzione della rendita e non dalla decorrenza del diritto).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 com. 7 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 com. 6 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 137 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)