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Sez. 5, Sentenza n. 9034 del 06/05/2015 (Rv. 635945 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Rimborso di imposta versata in forza di norma poi dichiarata incompatibile con il diritto comunitario - Normativa interna di attuazione di cui al d.l. n. 258 del 2006 - Rimborso forfetario e rimborso dell'intera imposta - Previsione di differenti termini di decadenza.
Stato
decisa il 2015-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635945-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI

In tema d'IVA, l'art. 1 del d.l. 15 settembre 2006, n. 258, convertito con legge 10 novembre 2006, n. 278, al fine di disciplinare il rimborso dell'imposta indebitamente pagata per gli acquisti e le importazioni di beni e servizi indicati nell'art. 19-bis1, primo comma, lett. c) e d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dichiarata incompatibile con il diritto comunitario, ha costituito, in deroga al principio dell'efficacia retroattiva delle sentenze del giudice europeo, un nuovo diritto alla ripetizione, con il relativo termine di esercizio, ma ha fatto salvo il diritto dei contribuenti che non abbiano aderito alla procedura di rimborso forfetario (o che non abbiano presentato l'istanza entro il 15 aprile 2007) di chiedere la restituzione dell'intera imposta, purché la relativa domanda sia proposta nel termine di decadenza stabilito dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Decreto Legge 15/09/2006 num. 258 art. 1, Legge 10/11/2006 num. 278, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)