Sez. 5, Sentenza n. 27185 del 22/12/2014 (Rv. 634756 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Imposta versata in forza di disposizione poi dichiarata incompatibile con il diritto dell'Unione europea dalla Corte di giustizia - Necessità di una disciplina attuativa della sentenza della Corte - Termine per la presentazione dell'istanza di rimborso - Decorrenza - Dall'entrata in vigore - Istanze di rimborso presentate anteriormente - Inapplicabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di rimborsi IVA, il termine di decadenza per chiedere la restituzione di quanto corrisposto all'Erario in forza di disposizione nazionale successivamente dichiarata incompatibile dalla Corte di giustizia con il diritto dell'Unione europea non decorre dalla data del pagamento ove l'applicazione della sentenza della Corte richieda una disciplina di attuazione, che, in quanto costitutiva di un nuovo diritto, ha modalità di esercizio e cadenze temporali ancorate dalla data di sua entrata in vigore, sicché é inapplicabile alle istanze di rimborso presentate anteriormente.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 com. 2 CORTE COST., Decreto Legge 15/09/2006 num. 258, Legge 10/11/2006 num. 278
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)