Sez. 5, Sentenza n. 1964 del 01/02/2005 (Rv. 582340 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - IN GENERE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) | Agevolazioni per la ricostruzione e rinascita della Valtellina - Art. 11, comma primo, legge n. 102 del 1990 - Esenzione dall'ILOR e riduzione dell'IRPEG - Destinatari - Imprese sia industriali che commerciali - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE - IN GENERE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE)
In tema di agevolazioni tributarie, nell'ambito delle misure per la ricostruzione e la rinascita della Valtellina previste dalla legge 2 maggio 1990, n. 102, l'art. 11, comma primo, nel riconoscere alle imprese di cui agli artt. 1 e 5 della stessa legge l'esenzione decennale dall'ILOR e la riduzione alla metà, anch'essa decennale, dell'IRPEG, ha come destinatarie tanto le imprese produttrici di beni o di servizi che quelle operanti nel settore del commercio, atteso che l'espressione "strutture produttive" (di impresa nuova o già esistente nel territorio oggetto di incentivazione), usata nel secondo e terzo periodo del detto comma, va intesa come "strutture di un'impresa produttive di reddito", avendo riferimento non già alla specie di impresa, industriale o commerciale, ma al reddito che è prodotto da un'impresa - considerata come genere comprendente entrambe le specie -, e quindi attinente all'impresa indipendentemente dalla natura industriale o commerciale della sua attività.
Riferimenti normativi: Legge 05/02/1990 num. 102 art. 11, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)