Sez. L, Sentenza n. 1727 del 27/01/2006 (Rv. 586320 - 01)
IMPRESA - IMPRENDITORE - COMMERCIALE E INDUSTRIALE | Disposizione ex art. 2195, primo comma, cod. civ. - Carattere definitorio - Nozione di imprenditore ex nn. 1 e 2 - Carattere esaustivo - Successive previsioni inserite nei nn. 3, 4 e 5 - Mere specificazioni di quelle dei primi due numeri - Configurabilità - Conseguenze in tema di applicazione di accordo interconfederale ai fini dell'individuazione del concetto di impresa industriale.
IMPRESA - IMPRENDITORE - COMMERCIALE E INDUSTRIALE
La disposizione di cui al primo comma dell'art. 2195 cod. civ. non ha alcun carattere definitorio, ma sostanzialmente esaurisce, ai numeri 1 e 2, l'ambito della nozione di imprenditore (di cui all'art. 2082 cod. civ.) mediante la previsione delle imprese industriali e, rispettivamente, di quelle commerciali in senso stretto, sicché le successive previsioni, contenute nei numeri 3, 4 e 5 del primo comma del citato art. 2195 cod. civ., sono mere specificazioni - motivate dall'importanza dei rispettivi settori economici - delle categorie generali delineate dai primi due punti. Ne consegue che, ai fini della determinazione dell'applicazione di un determinato Accordo Interconfederale (nella specie del 3 dicembre 1954), il carattere di impresa industriale deve definirsi sulla base dei criteri fissati dal suddetto art. 2195 cod. civ. e che ogni volta che una specifica legge non detti criteri diversi deve reputarsi impresa industriale anche quella che produca servizi nuovi, purché l'attività medesima sia finalizzata alla costituzione di una nuova utilità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)