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Sez. 1, Sentenza n. 15496 del 11/08/2004 (Rv. 575352 - 01)

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CARATTERE CREATIVO | Tratti distintivi - Rispetto al diritto delle invenzioni - Creatività - Caratterizzazione marcatamente soggettiva - Forma dell'espressione dell'idea - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575352-01

BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CARATTERE CREATIVO

Il diritto d'autore, a differenza del diritto delle invenzioni, caratterizza in senso marcatamente soggettivo la creatività, la quale, nell'ambito di tali opere dell'ingegno, non è costituita necessariamente dall'idea di per sè, ma dalla forma della sua espressione, ovvero dalla sua soggettività, di modo che la stessa idea può essere alla base di diverse opere d'autore, come è ovvio nelle opere degli artisti, le quali tuttavia sono o possono essere diverse per la creatività soggettiva che ciascuno degli autori spende, e che in quanto tale rileva per l'ottenimento della protezione. (Nella specie, una dipendente dell'INPS aveva chiesto che fossero tutelati taluni progetti di riorganizzazione dell'attività dell'Istituto da lei realizzati e da quello attuati; il giudice del merito aveva ritenuto la progettazione in esame idea in sè astrattamente proteggibile, ma tuttavia idea nota, perché corrispondente a nozioni diffuse. Enunciando il principio riportato, la S.C. ha osservato non esservi contraddizione nella decisione, in quanto essa aveva inteso chiarire che alle idee proposte era mancata la novità soggettiva, ovvero la creatività tipicamente soggettiva che caratterizza le opere d'autore rispetto alle altre opere dell'ingegno).

Riferimenti normativi: Legge 24/04/1941 num. 633 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)