Sez. 1, Sentenza n. 11953 del 02/12/1993 (Rv. 484588 - 01)
Beni - Immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Opere protette (oggetto del diritto) - Carattere creativo | Creatività - Concetto giuridico - Opere espresse con il mezzo della parola - Appartenenza alla letteratura - Nozione - Fattispecie.
Beni - Immateriali - Diritti di autore (proprietà intellettuale) - Opere protette (oggetto del diritto) - Carattere creativo
In materia di diritto di autore, il concetto giuridico di creatività non coincide con quelli di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della legge n. 633 del 1941, di modo che, affinché un'opera dell'ingegno riceva protezione a norma di detta legge, è sufficiente la sussistenza di un "atto creativo", seppur minimo, suscettibile di estrinsecazione nel mondo esteriore; con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consista in idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia. In particolare, le opere espresse con il mezzo della parola "appartengono alla letteratura" - a norma dell'art. 1 legge citata - non solo se "letterarie" in senso stretto (poesia, narrativa, saggistica, etc.), ma anche qualora la parola sia utilizzata per comunicare dati informativi elaborati ed organizzati in modo personale ed autonomo dall'autore. (In forza di tali principi, la S.C. ha annullato la decisione di merito che, in relazione alla pubblicazione, da parte di un periodico d'informazione per gli insegnanti, di un'ordinanza ministeriale su nuove nomine di docenti, corredata da note di commento, da tabelle per punteggi e da schemi di eventuali ricorsi, e riprodotta con il sistema della stampa anastatica da altro periodico d'informazione sui concorsi, pur riconoscendo nell'opera della redazione del primo periodico il risultato di un'attività di acquisizione, elaborazione e commento del provvedimento amministrativo, ne aveva escluso la tutelabilità a norma della legge sul diritto d'autore, in considerazione della semplicità e del modesto valore intrinseco dell'opera medesima).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2775, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 1, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 2, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 101
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)