Sez. 1, Sentenza n. 5089 del 12/03/2004 (Rv. 571052 - 01)
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CARATTERE CREATIVO | Creatività - Concetto giuridico - Fattispecie in tema di fotografie.
BENI - IMMATERIALI - DIRITTI DI AUTORE (PROPRIETÀ INTELLETTUALE) - OPERE PROTETTE (OGGETTO DEL DIRITTO) - CARATTERE CREATIVO
In tema di diritto d'autore, il concetto giuridico di creatività, cui fa riferimento la norma ex art. 1 della legge n. 633 del 1941, non coincide con quello di creazione, originalità e novità assoluta, riferendosi, per converso, alla personale e individuale espressione di un'oggettività appartenente alle categorie elencate, in via esemplificativa, nell'art. 1 della Legge citata, di modo che un'opera dell'ingegno riceva protezione a condizione che sia riscontrabile in essa un atto creativo, seppur minimo, suscettibile di manifestazione nel mondo esteriore, con la conseguenza che la creatività non può essere esclusa soltanto perché l'opera consiste in idee e nozioni semplici, ricomprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia (nella specie, è stata riconosciuta la protezione accordata dalla norma de qua alla fotografia di un dipinto sull'assunto che essa non ne costituiva una semplice riproduzione - in quanto tale esclusa testualmente, ex art. 87 legge 633 del 1941, dalla protezione del diritto d'autore - bensì una vera e propria elaborazione, come tale sufficiente a giustificare l'assunto che si trattasse, per l'appunto, di opera protetta).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2775, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 1, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 2, Legge 22/04/1941 num. 633 art. 87 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)