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Sez. L, Sentenza n. 6186 del 23/05/1992 (Rv. 477343 - 01)

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Termini brevi | Decorrenza - Notificazione della sentenza alla parte presso il procuratore costituito - Rilevanza - Notificazione al procuratore stesso ex art. 170 e 285 cod. proc. civ. - Equivalenza.
Stato
decisa il 1992-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/477343-01

Impugnazioni civili - Impugnazioni in generale - Termini - Termini brevi

Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito (ancorché eseguita nel luogo ove questi deve considerarsi elettivamente domiciliato a norma dell'art. 82 del R.D. 22 gennaio 1934 n. 37) deve considerarsi equivalente alla notifica al procuratore stesso ai sensi degli artt. 170 e 285 cod. proc. civ., soddisfacendo l'una e l'altra forma di notificazione l'esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della persona professionalmente qualificata ad esprimere un parere tecnico sulla convenienza e l'opportunità della proposizione del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 326, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)