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Sez. L, Sentenza n. 5563 del 19/03/2004 (Rv. 571339 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE | Notificazione alla parte presso il domicilio del procuratore - Omessa indicazione del nome e del cognome del procuratore domiciliato presso la cancelleria del giudice "a quo" - Idoneità a far decorrere il termine breve per l'impugnazione - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-03-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571339-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - NOTIFICAZIONE - DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IN GENERE

La notifica della sentenza impugnata effettuata alla parte personalmente, nel domicilio del suo procuratore, non indicato per nome e cognome, presso la cancelleria del giudice "a quo", ai sensi dell'art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, non costituisce notifica al procuratore costituito, ai sensi dell'art. 170 cod. proc. civ., non potendosi ritenere che permanga, in tale ipotesi, un collegamento tra la parte, il suo procuratore e il domicilio reale di quest'ultimo, in modo che il procuratore possa avere conoscenza dell'atto a lui destinato, e non è quindi idonea a far decorrere il termine breve, ex art. 325 cod. proc. civ., per l'impugnazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 285, Cod. Proc. Civ. art. 325, Regio Decr. 22/01/1934 num. 37 art. 82 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 326

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)