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Sez. 2, Sentenza n. 9927 del 24/05/2004 (Rv. 573070 - 01)

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ | Spettanza - A ciascun socio disgiuntamente - Provenienza dell'atto da uno dei soci - Contestazione - Mancanza - Conseguenze - Procedimento civile - Citazione contenente la denominazione della società, pur non indicando la persona fisica che ne ha la rappresentanza in giudizio - Procura "ad litem" sottoscritta con firma leggibile - Nullità per assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 n. 2 cod. proc. civ. - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-05-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/573070-01

SOCIETÀ - DI PERSONE FISICHE - SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO - RAPPORTI CON I TERZI - RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

Nella società in nome collettivo, in base al combinato disposto di cui agli articoli 2293, 2266 e 2257 cod. civ. la rappresentanza, salvo diverse pattuizioni, spetta disgiuntamente a ciascuno dei soci, con la conseguenza che quando non ne sia contestata la provenienza da uno di essi, ancorché non individuato, l'atto compiuto deve ritenersi valido e idoneo a produrre i propri effetti. Ne consegue che non può a tale stregua considerarsi viziata da nullità per assoluta incertezza del requisito di cui all'art. 163 n. 2 cod. proc. civ. l'atto di citazione contenente la denominazione della società che, pur non indicando la persona fisica che ne ha la rappresentanza in giudizio, reca una leggibile sottoscrizione della procura alle liti.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2257, Cod. Civ. art. 2266, Cod. Civ. art. 2293

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)