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Sez. 4, Sentenza n. 7597 del 08/11/2013 Ud. (dep. 18/02/2014) Rv. 259127 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | "Reformatio in peius" di una sentenza di assoluzione - Applicazione dei principi della Corte EDU - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Obbligatorietà - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/259127-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Il giudice di appello, qualora intenda riformare "in peius" una sentenza di assoluzione, è obbligato in base all'art. 6 CEDU - così come interpretato dalla sentenza della Corte Europea del 5 luglio 2011 nel caso Dan c/ Moldavia - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per escutere, nel contraddittorio con l'imputato, i testimoni a carico quando la prova testimoniale abbia carattere di decisività ed il giudice di appello avverta la necessità di rivalutare l'attendibilità del teste. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria per il delitto di tentata concussione, pur in assenza della escussione "ex novo" della persona offesa del reato, la rilettura delle cui dichiarazioni era stata legittimamente operata sulla base di altre prove testimoniali).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)