Sez. 5, Sentenza n. 10965 del 11/01/2013 Ud. (dep. 08/03/2013) Rv. 255223 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | "Reformatio in peius" di una sentenza di assoluzione - Principi della Corte EDU del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia - Operatività - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Non sono applicabili i principi posti dalla Corte EDU del 5 luglio 2011, nella sentenza Dan c. Moldavia - per la quale il giudice di secondo grado, che, discostandosi dall'epilogo assolutorio della sentenza di primo grado, intenda condannare l'imputato sulla base delle dichiarazioni di un teste già ascoltato in primo grado, ha l'obbligo di sentire nuovamente e personalmente il suddetto teste - qualora il giudice di appello non proceda ad una mera rivalutazione delle dichiarazioni del teste, ma le apprezzi alla luce di ulteriori elementi trascurati dal primo giudice. (In applicazione del principio di cui sopra la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha affermato, in riforma della pronuncia di primo grado, la responsabilità degli imputati in ordine ai delitti di cui agli artt. 110, 629 cod. pen. con riferimento all'art. 628, n. 3 cod. pen. e con l'aggravante di cui all'art. 7 l. n. 203 del 1991, pervenendo a ritenere la credibilità della persona offesa, avuto riguardo all'esito di altri procedimenti penali conclusisi con condanne su denuncia della stessa nonché alla natura seriale delle richieste estorsive subite che possono giustificare marginali defaillance mnemoniche tra i vari episodi).
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)