Sez. 6, Sentenza n. 44084 del 23/09/2014 Ud. (dep. 23/10/2014) Rv. 260623 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza Corte EDU del 5 luglio 2011, nel caso Dan c. Moldavia - Obbligatoria rinnovazione dell'istruzione - Condizioni - Riforma di una sentenza assolutoria sollecitata dall'accusa - Applicabilità del principio - Esclusione.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
In tema di valutazione della prova testimoniale da parte del giudice d'appello, l'obbligo di rinnovare l'istruzione e di escutere nuovamente i dichiaranti, gravante su detto giudice qualora valuti diversamente la loro attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado (obbligo sancito dall'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/Moldavia), trova applicazione solo qualora il giudice d'appello intenda riformare "in peius" una sentenza di assoluzione, ma non anche nell'ipotesi in cui la nuova assunzione della prova dichiarativa venga sollecitata dall'accusa, al fine di ottenere il ribaltamento della decisione assolutoria.
Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)