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Sez. 3, Sentenza n. 32798 del 05/06/2013 Ud. (dep. 29/07/2013) Rv. 256906 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | "Reformatio in peius" di una sentenza di assoluzione - Principi della Corte EDU - Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale - Obbligatorietà - Eccezione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-06-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/256906-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE

Il giudice di appello, qualora intenda riformare "in peius" una sentenza di assoluzione, è obbligato in base all'art. 6 CEDU - così come interpretato dalle sentenze della Corte Europea del 5 luglio 2011 e del 5 marzo 2013, rispettivamente rese nei casi Dan c/ Moldavia e Manolachi c/ Romania - alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale per escutere, nel contraddittorio con l'imputato, i testimoni a carico tranne che non ricorrano due circostanze: a) l'escussione risulti a priori superflua perché le dichiarazioni rese in primo grado non necessitino di chiarimenti o integrazioni, né sussistano contraddittorietà o ambiguità da dirimere; b) la persona da escutere non sia terza rispetto alla vicenda, ma vittima di un reato che ne ha leso gravemente e violentemente la libertà personale ed il cui effetto è stato, in misura maggiore o minore, pregiudizievole per la vittima medesima e tale da far ritenere che la rievocazione ulteriore del fatto in sede processuale possa per essa essere oggettivamente lesiva (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto legittima la "reformatio in peius" di una sentenza assolutoria per il delitto di violenza sessuale, anche in assenza della escussione "ex novo" delle vittime del reato).

Riferimenti normativi: Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 593 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)