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Sez. 6, Sentenza n. 23255 del 17/02/2003 Cc. (dep. 27/05/2003) Rv. 225674 - 01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA | Concessione edilizia illegittima - Poteri dell'autorità giudiziaria - Possibilità di disporre il sequestro preventivo - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2003-02-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/225674-01

EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA

In materia urbanistica, qualora venga realizzata un'opera sulla base di una concessione edilizia illegittima, l'esame del giudice penale ha ad oggetto l'eventuale integrazione della fattispecie penale prevista dall'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ed in questa operazione il sindacato sull'atto illegittimo ha carattere incidentale, trattandosi di un provvedimento che costituisce il presupposto dell'illecito penale, senza che si debba procedere alla disapplicazione dell'atto stesso. Pertanto, anche in presenza di una concessione edilizia illegittima, può essere disposto il sequestro preventivo del manufatto e, in sede di impugnazione della misura cautelare reale, l'accertamento della sussistenza del "fumus criminis" è limitato alla verifica della configurabilità, quale fattispecie astratta di reato, del fatto contestato, così come può essere desunto dalla imputazione, senza che sia possibile alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilità di una pronunzia sfavorevole per l'indagato.

Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)