Sez. 6, Sentenza n. 3396 del 02/03/1998 Ud. (dep. 18/03/1998) Rv. 210325 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE | Concessione edilizia illegittima - Potere di accertamento del giudice penale - Contenuto - Indicazione - Fattispecie in cui è stata configurata la contravvenzione di cui all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 in presenza di una concessione edilizia illegittima.
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE
L'interesse protetto dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 deve individuarsi in quello sostanziale alla protezione del territorio in conformità alla normativa urbanistica. Pertanto, nell'ipotesi in cui si edifichi con concessione edilizia illegittima, non viene coinvolto il potere dell'autorità giudiziaria di disapplicare un atto amministrativo illegittimo, ma il potere di accertamento che compete al giudice penale in ordine a un provvedimento che costituisce presupposto o elemento costitutivo di un reato; cosicché l'esame del giudice penale deve riguardare non l'esistenza "ontologica" del provvedimento amministrativo, ma l'integrazione o meno della fattispecie penale in vista dell'interesse sostanziale che tale fattispecie assume a tutela, nella quale gli elementi di natura extrapenale convergono organicamente, assumendo una valenza descrittiva. A tale stregua, il reato di esecuzione di lavori edilizi in assenza di concessione può ravvisarsi anche in presenza di una concessione illegittima, ferma restando, per la punibilità di chi ha assentito la concessione o, comunque, ha partecipato ad atti di procedura volti all'emanazione del provvedimento amministrativo, la prova della collusione con il privato. (Fattispecie in cui è stata configurata la contravvenzione di cui all'art. 20, lett. c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47 in presenza di una concessione edilizia illegittima).
Riferimenti normativi: Legge 28/02/1985 num. 47 art. 20 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)