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Sez. 5, Sentenza n. 736 del 12/02/1999 Cc. (dep. 22/03/1999) Rv. 212883 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Valutabilità della concreta fondatezza dell'accusa - Esclusione - Ambito del controllo del giudice del riesame - Indicazione.
Stato
decisa il 1999-02-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212883-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

In sede di impugnazione dei provvedimenti cautelari reali, l'accertamento della sussistenza del "fumus criminis" è limitato alla verifica della configurabilità, quale fattispecie astratta di reato, del fatto contestato, così come può essere desunto dalla imputazione, senza che sia possibile alcun apprezzamento in ordine alla fondatezza dell'accusa ed alla probabilità di una pronunzia sfavorevole per l'indagato. Risulta pertanto preclusa ogni valutazione relativa alla sussistenza ed alla gravità degli indizi di colpevolezza. (Nella fattispecie la Corte non ha condiviso la censura con la quale il ricorrente intendeva sostenere la insussistenza del "fumus", deducendola dal fatto che il convincimento del giudice di merito -secondo il suo assunto- si sarebbe fondato su atti inutilizzabili perché assunti prima che fosse intervenuto il formale provvedimento che autorizzava la riapertura delle indagini).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)