Sez. 4, Sentenza n. 46540 del 29/09/2004 Ud. (dep. 01/12/2004) Rv. 230572 - 01
NULLITÀ (Cod. proc. pen. 1988) - SANATORIE GENERALI - IN GENERE | Omesso avviso di deposito della sentenza di secondo grado - Impugnazione del difensore - Nullità - Esclusione.
NULLITÀ (Cod. proc. pen. 1988) - SANATORIE GENERALI - IN GENERE
Nei casi in cui sia stato omesso l'avviso all'imputato del deposito della sentenza di secondo grado, ove il difensore abbia comunque interposto rituale impugnazione, si configura, stante il principio di unicità del diritto di impugnazione, la consumazione del diritto degli altri aventi diritto a proporla per essere stato conseguito l'effetto dell'avviso. (La Corte ha precisato che la mancata o irregolare notificazione dell'avviso di deposito previsto dall'art. 548, commi secondo e terzo, cod. proc. pen. produce il solo effetto di non far decorrere il termine per la impugnazione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)