Sez. 4, Sentenza n. 1495 del 15/10/2003 Ud. (dep. 21/01/2004) Rv. 227339 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - SANATORIE GENERALI - IN GENERE | Omesso avviso di deposito della sentenza di primo grado - Impugnazione dell'imputato - Nullità dell'appello - Esclusione.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - SANATORIE GENERALI - IN GENERE
Non può ritenersi inficiata la validità del giudizio di appello, per omesso avviso di deposito della sentenza di primo grado, allorché - come nella specie - risulti che l'impugnazione sia stata ritualmente proposta dall'imputato, di talché appaia soddisfatto e compiutamente consumato il diritto dell'imputato alla impugnazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 183
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)