Sez. 6, Sentenza n. 1258 del 03/11/2003 Ud. (dep. 20/01/2004) Rv. 228416 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - SANATORIE GENERALI - IN GENERE | Omissione dell'avviso di deposito della sentenza di primo grado - Impugnazione ritualmente proposta - Giudizio di appello - Nullità - Esclusione.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - SANATORIE GENERALI - IN GENERE
Nei casi in sia stato omesso l'avviso di deposito della sentenza di primo grado, ove l'imputato abbia comunque interposto un rituale appello e resti dunque dimostrata la piena e tempestiva conoscenza da parte sua del provvedimento impugnato, ricorre l'ipotesi di sanatoria delineata all'art. 183 lett. b) del codice di rito, e non può dunque eccepirsi la nullità del giudizio di appello e della relativa sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 548 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 548 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 183, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 183
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)