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Sez. L, Sentenza n. 4253 del 08/05/1987 (Rv. 453006 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO O RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTO PLURIMO INDIVIDUALE - DISTINZIONE - PRESUPPOSTI - FUNZIONI.*
Stato
decisa il 1987-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453006-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO O RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - LICENZIAMENTO COLLETTIVO E LICENZIAMENTO PLURIMO INDIVIDUALE - DISTINZIONE - PRESUPPOSTI - FUNZIONI.*

Al fine di distinguere il licenziamento collettivo (escluso dall'applicabilità della legge n. 604 del 1966) dal licenziamento plurimo individuale (che invece è regolato dall'art. 3 dell'anzidetta legge) occorre tener conto che il primo consegue alla riduzione dell'attività imprenditoriale sotto il profilo dell'impresa oggettivamente intesa ed è conseguenza della insindacabile scelta dell'imprenditore di stabilire le dimensioni della propria impresa in base alla migliore combinazione dei fattori della produzione in relazione ai vincoli ed alle esigenze del mercato, invece il licenziamento plurimo individuale consegue alla riduzione della redditività dell'impresa, la quale, sotto il profilo strutturale, rimane immutata e necessita - non già di una sua parziale mutilazione - bensì di una riorganizzazione produttiva che, coinvolgendo l'organizzazione aziendale, tende ad un maggior o miglior rendimento economico con la necessità di individuare, per la realizzazione di tale fine i lavoratori in supero o da sostituire. (Conf 6618/84, mass n 438160).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)