Sez. L, Sentenza n. 6618 del 18/12/1984 (Rv. 438160 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - DIVIETO (BLOCCO E LIMITAZIONE DI) - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
Ricorre l'ipotesi del licenziamento collettivo non solo quando esso sia conseguente e correlato ad una trasformazione strutturale dell'impresa, che comporti soppressione di uffici o di reparti e comunque di elementi materiali dell'azienda, ma altresì quando esso si ricolleghi ad una effettiva e non transeunte riduzione di attività della stessa, che comporti una mera riduzione dell'elemento personale dell'impresa medesima, quante volte questa, per la natura dell'attività svolta, possa effettivamente attuare il suo ridimensionamento senza dovere necessariamente modificare, trasformare o sopprimere le sue strutture organizzative o materiali (uffici, reparti, servizi) attesa la sostanziale omogeneità delle stesse e la loro utilizzabilità ad opera del personale ridotto in relazione all'entità della riduzione della propria attività. (V 3750/83, mass n 428659; (Conf 18/79, mass n 396023).*
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)