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Sez. L, Sentenza n. 3615 del 02/05/1990 (Rv. 466946 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - RIDIMENSIONAMENTO DELL'AZIENDA - PROVA - MEZZI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - OGGETTO - FUNZIONE.*
Stato
decisa il 1990-05-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/466946-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE - RIDIMENSIONAMENTO DELL'AZIENDA - PROVA - MEZZI - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - OGGETTO - FUNZIONE.*

Il ridimensionamento dell'azienda, quale presupposto di un licenziamento collettivo per riduzione di personale non è suscettibile di accertamenti meramente documentale (salvo che si utilizzino specifiche attestazioni di pubbliche autorità o altri Atti direttamente ed univocamente dimostrativi dall'effettiva contrazione dell'attività dell'impresa) o fondato soltanto su informazioni assunte da un C.T.U., ma postula una indagine da parte del giudice, che - specie ove trattasi di imprese edili, caratterizzate da ciclicità di andamento produttivo - si estenda ad ogni aspetto del fenomeno che consenta di distinguere fra vero e proprio licenziamento collettivo e licenziamento individuale plurimo (soggetto all'operatività della legge n. 604 del 1966), come l'individuazione di un arco di tempo ragionevolmente congruo, in relazione al quale valutare il dato attinente alla contrazione suddetta; le peculiarità del settore aziendale sul quale ha inciso il ridimensionamento; la sussistenza di condizioni che rendono possibile il ricorso alla speciale cassa integrazione di cui alla legge n. 675 del 1977, con effetto sospensivo del licenziamento collettivo; la sussistenza di una ripresa dell'attività produttiva dopo periodi di rallentamento. (V 4253/87, mass n 453006; (V 1635/86, mass n 444994).*

Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)