Sez. L, Sentenza n. 6988 del 21/08/1987 (Rv. 455165 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - RIGETTO DELLA DOMANDA DI PENSIONE PRESENTATA SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA - NUOVA DOMANDA GIUDIZIALE DIRETTA A FAR VALERE SUCCESSIVI AGGRAVAMENTI - PREVIA PRESENTAZIONE DI NUOVA DOMANDA AMMINISTRATIVA - NECESSITÀ - OMISSIONE - IMPROPONIBILITÀ DI QUELLA GIUDIZIALE - RILEVABILITÀ - IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO - RIGETTO DELLA DOMANDA DI PENSIONE PRESENTATA SUCCESSIVAMENTE ALLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA AMMINISTRATIVA - NUOVA DOMANDA GIUDIZIALE DIRETTA A FAR VALERE SUCCESSIVI AGGRAVAMENTI - PREVIA PRESENTAZIONE DI NUOVA DOMANDA AMMINISTRATIVA - NECESSITÀ - OMISSIONE - IMPROPONIBILITÀ DI QUELLA GIUDIZIALE - RILEVABILITÀ - IN OGNI STATO E GRADO DEL GIUDIZIO.*
Ove il lavoratore assicurato abbia proposto domanda amministrativa per il conseguimento della pensione d'Invalidità e successivamente domanda in Sede giudiziaria, rigettata con sentenza passata in giudicato per difetto del presupposto invalidante, egli deve previamente presentare una nuova domanda amministrativa qualora intenda promuovere un nuovo giudizio per far valere successivi aggravamenti del suo stato di infermità e non può invece far riferimento alla prima originaria domanda amministrativa, la cui idoneità a valere come presupposto processuale si è definitivamente esaurita con il primo giudizio. Pertanto, l'eventuale domanda giudiziale proposta nuovamente dall'assicurato senza aver prima presentato una nuova domanda amministrativa, è improponibile - e non già meramente improcedibile ex art. 443 cod. proc. civ. - e tale vizio, che rende nulli tutti gli Atti del processo, è rilevante anche dopo la prima udienza di discussione in qualsiasi stato e grado del giudizio. (Conf 1407/84, mass n 433502; (Conf 6526/83, mass n 431241).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 382 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)