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Sez. L - , Sentenza n. 22187 del 03/08/2021 (Rv. 662088 - 01)

SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE | Servizi per la gestione dei rifiuti - Soppressione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) - Riassunzione del personale presso i comuni di appartenenza - L. Regione Sicilia n. 9 del 2010 - Obbligo - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2021-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662088-01

SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE

In tema di organizzazione dei servizi per la gestione dei rifiuti, a seguito della soppressione degli ambiti territoriali ottimali (ATO), di cui al d.lgs. n. 152 del 2006, per effetto del d.l. n. 2 del 2010 (conv., con modif., dalla l. n. 42 del 2010), il personale già in servizio presso i comuni, transitato negli ATO, ha facoltà, ai sensi della legislazione regionale (nella specie, l. Regione Sicilia n. 9 del 2010), di chiedere di tornare nei comuni di appartenenza, senza che, tuttavia, possa configurarsi in capo all'ente locale l'obbligo di procedere alla riassunzione, che deve essere discrezionalmente valutata sulla base della disponibilità del posto precedentemente occupato in pianta organica e della compatibilità con i limiti di bilancio legislativamente imposti, in ossequio all'art. 97 Cost.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 25/01/2010 num. 2 CORTE COST., Legge 26/03/2010 num. 42 CORTE COST., Legge 23/12/2009 num. 191 art. 2 com. 186 CORTE COST., Legge Reg. Sicilia 08/04/2010 num. 9 art. 19, Costituzione art. 97 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)