Sez. L, Sentenza n. 31341 del 01/12/2025 (Rv. 677318-01)
SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE | Personale addetto al servizio rifiuti - Transito alle società di regolamentazione dei rifiuti (SRR) del personale ex ATO - Art. 19 l.r. Sicilia n. 9 del 2010 - Interpretazione - Conseguenze.
SICILIA - ENTI LOCALI - PERSONALE
In tema di passaggio del personale addetto al servizio rifiuti dai soppressi ambiti territoriali ottimali (ATO) alle società di regolamentazione dei rifiuti (SRR), l'art. 19 della l.r. Sicilia n. 9 del 2010, nella parte in cui consente il transito a condizione che l'originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento - e, in particolare, dell'art. 45 della l.r. Sicilia n. 2 del 2007, che impone la procedura concorsuale per l'assunzione di nuovo personale - deve intendersi come riferito alle modalità legislativamente previste per le assunzioni "tempo per tempo effettuate", sicché è ammissibile il passaggio diretto alle SSR per i dipendenti ATO assunti senza procedura concorsuale in data antecedente alle leggi che tale procedura dispongano.
Legge Reg. Sicilia 08/04/2010 num. 9 art. 19, Legge Reg. Sicilia 08/04/2010 num. 9 art. 7 com. 10, Legge Reg. Sicilia 08/02/2007 num. 2 art. 45 com. 2, Legge Reg. Sicilia 05/11/2004 num. 15 art. 49 com. 1, Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 18, Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 148 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 201, Legge 23/12/2009 num. 191 art. 2 com. 186 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)