Sez. L - , Sentenza n. 9568 del 12/04/2021 (Rv. 660932 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE | Ente locale - Reinternalizzazione di un servizio pubblico - Presupposti - Riassorbimento del personale - Condizioni - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - STIPENDI - PASSAGGIO AD ALTRO RUOLO O AD ALTRA AMMINISTRAZIONE
In tema di lavoro pubblico negli enti locali, la reinternalizzazione di un servizio, in caso di impossibilità della società affidataria a rendere l'attività, non consegue automaticamente alla sua natura pubblica, ma presuppone che l'amministrazione deliberi di provvedere direttamente al suo svolgimento con proprio personale, attivando le procedure di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 165 del 2001, né sussiste un obbligo di riassorbimento delle unità di personale dell'azienda esterna che non avevano già acquisito lo "status" di dipendente pubblico e non risultavano inserite nell'organizzazione dell'ente locale per avervi ricoperto una posizione lavorativa prevista dalla pianta organica. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisone di merito che aveva disposto il riassorbimento del Direttore tecnico di un'azienda municipalizzata, il cui rapporto di lavoro aveva, pertanto, natura privatistica).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 6, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 13, Cod. Civ. art. 2112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)