Sez. 5, Ordinanza n. 15666 del 16/04/2021 Cc. (dep. 26/04/2021) Rv. 280891 - 01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Successione nel tempo di disposizioni diverse in assenza di disciplina transitoria - Regime applicabile - Individuazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE
In tema di rescissione del giudicato, ai fini dell'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie che regolino espressamente il passaggio tra le diverse discipline succedutesi nel tempo, si deve fare riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato bensì a quello nel quale il condannato in "assenza" è venuto a conoscenza del provvedimento e può esercitare il diritto di impugnazione straordinaria. (In applicazione del principio la Corte ha ritenuto competente la corte d'appello ex art. 629-bis cod. proc. pen. per la decisione sul ricorso per rescissione del giudicato presentato dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103). (Conf. n. 15938 del 2021).
Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 70 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)