Sez. 4, Ordinanza n. 2580 del 19/10/2023 Cc. (dep. 22/01/2024) Rv. 285701-01
IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Rescissione del giudicato - Successione nel tempo di disposizioni diverse in assenza di disciplina transitoria - Art. 629-bis cod. proc. pen. nel testo modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022 - Regime applicabile - Individuazione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - IN GENERE
In tema di rescissione del giudicato, per l'individuazione della norma applicabile, in assenza di disposizioni transitorie, anche a seguito delle modifiche apportate all'art. 629-bis cod. proc. pen. dal d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, si deve far riferimento non al momento della pronuncia della sentenza passata in giudicato, ma a quello in cui il condannato in "assenza" ha avuto conoscenza della stessa e ha avuto, quindi, la possibilità di esercitare il diritto di impugnazione straordinaria. (In applicazione di tale principio, è stata affermata la competenza della Corte d'appello a decidere su un ricorso per rescissione avverso sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, di cui l'imputato aveva avuto effettiva conoscenza successivamente alla vigenza del citato d.lgs. n. 150 del 2022).
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 625 ter, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 629 bis, Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 70 CORTE COST., Legge 23/06/2017 num. 103 art. 1 com. 71 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 37, Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 99 bis, Decreto Legge 31/10/2022 num. 162 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)