Sez. 1, Sentenza n. 11730 del 26/11/1993 (Rv. 484513 - 01)
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere | Opponente - Mancata comparizione alla prima udienza senza allegare e provare un legittimo impedimento - Conseguenze - Articoli 181 e 309 cod. proc. civ. - Disciplina - Inapplicabilità .
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - In genere
Nel procedimento di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa, nel caso in cui l'opponente non compaia alla prima udienza senza allegare e provare (prima della stessa udienza o almeno in concomitanza con essa, in modo che il giudice possa tempestivamente e ritualmente esaminarlo e valutarlo) un legittimo impedimento, il Pretore, a norma dell'art. 23, quinto comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689, deve pronunciare immediatamente la convalida del provvedimento opposto, essendo del tutto preclusa l'applicazione degli articoli 181 e 309 cod. proc. civ..
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 181 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 309 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)